Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









C.M. 29/03/2002

c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unità immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale................................................ aliquota 6,3 per mille; 2. di determinare ai sensi deIl'art. 8 comma 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2002, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente

a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell' immobile, riferito all'anno 2001 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori: Numero componenti Importo Lire Importo euro nucleo familiare 1 10.758.000 5556,04 2 17.860.000 9223,92 3 22.963.000 11859,40 27.429.000 14165,90 5 31.894.000 16472,88 6 36.146.000 18667,85 7 e oltre 36.851.000 19031 ,95 detrazione L. 500.000 pari a euro 103.29 b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa detrazione L. 200.000 pari a euro 103,29. (Omissis) . Il Comune di CASTEGNATO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille.

2. di confermare la detrazione di e 103,50 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale estendibile alle relative pertinenze, anche per l'anno 2002. (Omissis) . Il Comune di CASTEL D'AIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. già approvata con atto di giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2001 determinando l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 6 per mille, invariata, per tutti i casi ad esclusione di quelli di seguito elencati; di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2002 nella misura del 3 per mille per le seguenti fattispecie: 1) aree edificabili destinate alla realizzazione di insediamenti artigianali e/o industriali (L. 240.097) (art. 8 comma 2 Decreto legislativo n. 504/1992). (Omissis). Il Comune di CASTEL GOFFREDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2002 come segue: l'aliquota I.C.I. come segue: 5,75 per mille per la prima casa; 7 per mille per i terreni agricoli e per aree edificabili; 7 per mille per tutti gli altri fabbricati; la detrazione d'imposta in L. 250.000 - euro 129,11 per Iabitazione principale; per gli alloggi sfitti, inutilizzati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 7 per mille; per gli alloggi affittati, per il periodo in cui si verifica tale situazione, l'aliquota del 5,85 per mille. (Omissis) . Il Comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. determinate nell'anno 2001, che si riportano: (Omissis) 5,5 per mille sulle abitazioni principali; 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali; 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni confermando altresÌ in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) .

1. di confermare per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le misure delle aliquote applicate nell'anno2001 cosÌ come sottoindicato: aliquota ridotta pari al 4 per mille con la detrazione di euro 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati; aliquota del 3,8 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite nell'accordo di cui alla delibera della giunta comunale n. 409 del 7 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota ordinaria pari al 6 per mille. (Omissis). Il Comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2002; 2. determinare in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicare per l'anno 2002; (Omissis). Il Comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis) . Il Comune di CASTELMASSA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 27 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze 6 per mille.

2. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti detrazioni I.C.I.: detrazione ordinaria per unità immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 104,00; detrazione speciale per unità immobiliari adibite ad abitazione princ. euro 260,00. Le suddette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante li quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. 3. di stabilire che le categorie di contribuenti in particolare situazione di disagio economico e sociale, per i quali spetta la detrazione speciale per abitazione principale di euro 260,00 sono le seguenti

a) nucleo familiare composto da un pensionato il cui reddito non sia superiore a L. 11. 000.000

b) nucleo familiare composto da pensionati il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorate di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due

c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato o gravato da invalidità pari o superiore al 66% e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000. Per reddito si intende il reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2001 al netto della detrazione per l'abitazione principale ed al lordo di eventuali oneri deducibili. (Omissis). Il Comune di CASTELNOVO NÈ MONTI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del Comune di Castelnovo Nè Monti per l'anno 2002 nel seguente modo: aliquota ordinaria 6,5 per mille; aliquota maggiorata per aree edificabili 7 per mille; 2. di determinare la detrazione spettante per abitazione principale per l'anno d'imposta 2002 nella misura di euro 160,00. (Omissis). Il Comune di CASTELNUOVO NIGRA (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).

1. di confermare, per le ragioni e motivazioni indicate nella premessa narrativa, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille e con una detrazione di euro 103,30 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 2. di confermare al 6 per mille, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per tutte le unità immobiliari adibite ad uso diverso da abitazione principale. (Omissis). Il Comune di CASTELROTTO (KASTELRUTH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia

1. di fissare ai sensi del Decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 8, la detrazione per la prima abitazione con decorrenza dal 1 gennaio 2002 in L. 500.000 (corrisponde a euro 258,23), e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti. 2. di fissare ai sensi del Decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1 gennaio 2001 al 4,4 per mille. 3. di fissare ai sensi del Decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992 art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seconde case con imposta di soggiorno secondo la Legge regionale n. 25/1988 con decorrenza 1 gennaio 2001 al 7 per mille. (Omissis). Il Comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 24 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . di determinare, per quanto illustrato in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura unica del 6 per mille, a norma dell'art. 6 deI Decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis) . Il Comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . 1 aliquota 5 per mille per abitazione principale, terreni agricoli e aree fabbricabili; 2 aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; 3 aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'uti lizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori). Si rende noto altresÌ che questo Comune, con deliberazione della giunta comunale n. 104 del 22 dicembre 2001, esecutiva, ha determinato per l'anno 2002 i criteri per la concessione delle maggiori detrazioni I.C.I. ai sensi dell'art 8 - comma III - Decreto legislativo n. 504, 30 dicembre 1992 prevedendone l'aumento da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da e 103,29 (pari a L. 199.997) a e 258,23 (pari a L. 499.990), ai sensi dell'art. 8, comma II, del Decreto legislativo n. 504/1992 ai contribuenti in possesso delle sottoelencate caratteristiche: A) soggetto passivo ultrasessantenne (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta); B) proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 (non possiedono questa caratteristica i soggetti che possiedono oltre all'bitazione principale anche altri immobili di qualsiasi natura, compresi terreni ed aree fabbricabili); C) titolare di reddito lordo soggetto ad I.R.P.E.F. riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a e 10.750,12 (pari a L. 20.815.135) elevato a e 14.544,035 (pari a L. 28.161.169) se il coniuge È a carico, elevato di ulteriori e 516,46 (pari a L. 1.000.006) per ogni familiare a carico o nullatenente, precisando che tale reddito deve considerarsi comprensivo del reddito derivante da fabbricati; 2. di stabilire che i soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 18 maggio 2002 corredata dalla seguente documentazione

 

Pagina 9/34 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional